L'impresa familiare è un particolare tipo di impresa definita dall’art. 230-bis del Codice Civile, costituita dall’imprenditore (che di regola è il fondatore e al quale spettano tutti gli atti di ordinaria gestione, dal coniuge (per il quale si tratterà di una prestazione e non di una cogestione unitamente all'altro coniuge imprenditore), dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado.
Nei confronti dell’impresa familiare, il D.Lgs. 81/08 prevede all’art. 21 che i suoi componenti debbano utilizzare attrezzature conformi alle disposizioni normative, munirsi ove necessario di dispositivi di protezione individuale, nonché dotarsi di tesserino di riconoscimento qualora operino in regime di appalto o subappalto.
Oltre a ciò, l’art. 21 prevede che i componenti dell’impresa familiare POSSANO, con oneri a proprio carico, beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dall’art. 37.
Nel caso in cui l’impresa familiare operi all’interno di un cantiere, tuttavia, gli obblighi e gli adempimenti non si esauriscono nell’art. 21.
L’articolo 96, infatti, prevede espressamente che i datori di lavoro delle imprese esecutrici, “anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa ANCHE FAMILIARE o con meno di dieci addetti […] redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lettera h)”
Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà riportare tutti i punti indicati dall’allegato XV del D.Lgs. 81/08, ad eccezione di quelli che non trovano applicazione nella fattispecie delle imprese familiari.