Datore di Lavoro come unico addetto alle emergenze?

nominare altri addetti alle emergenzeSpesso accade che Il Datore di Lavoro, nelle Piccole e Medie Imprese (PMI) svolga in prima persona il ruolo di Addetto alla Prevenzione Incendi e Primo Soccorso.

Attenzione però, questa assunzione di incarico da parte del Datore di Lavoro NON significa che non debbano essere formati come addetti alla Prevenzione Incendi ed al Primo Soccorso ANCHE i Lavoratori!

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato infatti la circolare n. 1 dell’11 gennaio 2018, con la quale fornisce indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione.

In particolare viene precisato che il fatto che il Datore di Lavoro possa svolgere direttamente i compiti di Primo Soccorso, Prevenzione Incendi ed Evacuazione NON significa che lo stesso svolga tali compiti da solo, né che sia esonerato dal rispettare l’obbligo di “designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” (art. 18, comma 1, lettera b)

Il Datore di Lavoro ha inoltre l’obbligo di “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti.” (articolo 18, comma 1, lettera t).

Pertanto, il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti: il Datore di Lavoro infatti si dovrà avvalere dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43 comma 2 dello stesso Decreto legislativo.

Allegato:

Svolgimenti diretto datore di lavoro PS AI - INLcir1-2018